Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo VIII
Art. 121
In vigore dal 24 apr 1973
Le sezioni e le sottosezioni sono tenute all'osservanza, oltre che dello statuto e dei regolamenti, delle direttive e delle disposizioni impartite dagli organi centrali e regionali dell'associazione e debbono ispirare sempre la loro attività ed il loro indirizzo ad una solidale e fraterna collaborazione con le altre sezioni e con gli altri organi onde mantenere all'organizzazione unità e compattezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-121