Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo VIII
Art. 122
In vigore dal 24 apr 1973
Le sezioni e sottosezioni che vengono meno ai doveri di cui all'articolo precedente o che comunque con atti o fatti di indisciplina recano danno al prestigio e al buon andamento della associazione sono passibili a seconda della gravità del caso:
a) di richiamo al consiglio direttivo della sezione o della sottosezione;
b) di scioglimento del, consiglio direttivo della sezione o della sottosezione;
c) di scioglimento della sezione o della sottosezione.
Il provvedimento di cui alla lettera c) può essere adottato solo nel caso in cui, malgrado l'applicazione della sanzione di cui alla lettera b), persistano i gravi motivi che determinarono lo scioglimento del consiglio direttivo della sezione o della sottosezione.
Le sanzioni di cui sopra sono adottate, sentito il delegato regionale, con deliberazioni della commissione esecutiva soggette a ratifica da parte del comitato centrale nella sua prima riunione.
Tali deliberazioni sono esecutive anche prima della ratifica.
Con la deliberazione che scioglie il consiglio direttivo la commissione esecutiva nomina alla sezione o alla sottosezione uno o più reggenti che convocheranno l'assemblea dei soci nel termine di sei mesi.
Con la deliberazione che scioglie la sezione o la sottosezione si procede alla nomina di un amministratore temporaneo. Con la stessa deliberazione o con altra successiva saranno determinate le modalità per la ricostituzione della sezione o sottosezione o per la liquidazione delle rispettive attività e passività ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-122