Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo V
Art. 126
In vigore dal 24 apr 1973
Le sezioni all'estero quando sono in numero non inferiore a cinque, eleggono durante il congresso un loro delegato che ha il compito di coordinare l'attività delle singole sezioni secondo le direttive associative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-126