Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraTitolo V

Art. 126

In vigore dal 24 apr 1973
Le sezioni all'estero quando sono in numero non inferiore a cinque, eleggono durante il congresso un loro delegato che ha il compito di coordinare l'attività delle singole sezioni secondo le direttive associative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-126

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