Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo II

Art. 69

In vigore dal 24 apr 1973
L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno un terzo dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può avere luogo ad un'ora di distanza dalla prima, purchè ciò sia previsto nell'avviso di convocazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-69

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo