Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo II
Art. 69
In vigore dal 24 apr 1973
L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno un terzo dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
La seconda convocazione può avere luogo ad un'ora di distanza dalla prima, purchè ciò sia previsto nell'avviso di convocazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-69