Art. 38
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo III

Art. 38

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In vigore dal 24 apr 1973
Il membro della commissione esecutiva che per tre volte, senza giustificato motivo, non interviene alle sedute verrà considerato dimissionario e sostituito dal comitato centrale. Il presidente propone altresì, alla prima seduta del comitato stesso, la sostituzione dei membri deceduti o che a qualsiasi titolo abbiano cessato di far parte dell'associazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-38