Art. 81
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo III

Art. 81

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In vigore dal 24 apr 1973
Il consiglio direttivo provvede alla esecuzione, oltre che delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, di quelle della commissione esecutiva e del comitato centrale; determina le opere di assistenza e di previdenza da svolgere a favore dei soci osservando in ogni caso le direttive stabilite dal comitato centrale, dalla commissione esecutiva e dal comitato regionale, vigila a che nella circoscrizione della sezione siano applicate le disposizioni legislative a favore dei mutilati ed invalidi di guerra. Esso, inoltre, delibera sulle domande di ammissione dei soci; sorveglia sull'osservanza da parte delle sottosezioni, dei fiduciariati e dei soci, dei doveri derivanti dal presente statuto e dalla disciplina associativa, adottando, ove del caso, i provvedimenti disciplinari previsti dallo statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-81