Convenzione
Art. 7
In vigore dal 11 mag 1973
1. La presente convenzione è sottoposta all'approvazione in conformità delle norme della Costituzione di ciascuna delle Parti contraenti ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data dello scambio dei documenti di approvazione.
2. La presente convenzione rimane in vigore fino allo scadere di sei mesi dal giorno in cui una delle Parti contraenti comunicherà per iscritto all'altra Parte il suo desiderio di porre termine alla validità della convenzione.
FATTO in Mosca il 3 marzo 1971 in due esemplari, ciascuno dei quali in lingua italiana e russa, i due testi facenti egualmente fede.
Per il Governo della
Repubblica italiana
Girolamo LA PENNA
Per il Governo dell'Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche
P. I. MOROZOV
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-c-7