Accordo

Art. 2

In vigore dal 11 mag 1973
Il traffico degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, di mangimi di origine animale e degli altri prodotti previsti dal presente accordo viene effettuato soltanto per i posti di frontiera, porti ed aeroporti sottoposti al controllo veterinario di stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-2

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