Accordo

Art. 1

In vigore dal 11 mag 1973
Art. 10. 1. I volatili domestici uccisi e i conigli uccisi refrigerati congelati, devono essere lavorati in appositi stabilimenti sottoposti a controllo veterinario permanente. 2. Questi prodotti devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato nell'annesso 10. 3. Vengono ammessi all'esportazione: - volatili uccisi che rispondono alle seguenti condizioni; - carcasse intere spennate e svuotate, senza testa, con o senza collo, con piedi e frattaglie commestibili, con ali intere o tagliate; - le frattaglie commestibili (cuore, fegato) e il collo, puliti e avvolti in involucro idoneo e posti nello interno della carcassa; - conigli uccisi che corrispondono alle seguenti condizioni; - carcasse intere scuoiate e svuotate. 4. I prodotti sopra menzionati devono essere imballati in scatole di cartone o in casse rivestite all'interno con pergamena o con pellicola plastica. 5. Ciascuna carcassa viene imballata individualmente in apposito involucro riconosciuto idoneo dal paese importatore. Gli organi dei volatili vengono imballati allo stesso modo. 6. Ciascun imballaggio deve portare in un modo ben visibile, oltre al bollo veterinario, le seguenti indicazioni: denominazione dello stabilimento, denominazione della specie animale, peso netto e data dell'imballaggio. 7. Le lepri e la selvaggina da penna, eviscerati, refrigerati o congelati, devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato all'annesso 11.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-1

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