Convenzione

Art. 3

In vigore dal 11 mag 1973
I Servizi veterinari centrali delle Parti contraenti si scambieranno sistematicamente bollettini veterinari contenenti dati statistici sulle malattie infettive degli animali, nonché effettueranno lo scambio di pubblicazioni e di informazioni sulla veterinaria che interessano ambedue le Parti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-c-3

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