Convenzione
Art. 2
In vigore dal 11 mag 1973
1. Gli Organi veterinari centrali delle Parti contraenti determinano nell'accordo le condizioni veterinarie concernenti le esportazioni, importazioni e transito di animali, prodotti di origine animale anche allo stato grezzo nonché di alimenti per gli animali dal territorio di una Parte contraente nel o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.
2. Nel caso in cui sia necessario portare delle modifiche o delle integrazioni al suddetto accordo saranno gli Organi centrali veterinari delle Parti contraenti che dovranno risolvere le questioni con accordi sussidiari.
3. Su proposta di ciascuna delle Parti contraenti, in relazione ai propri impegni internazionali, le Parti procederanno a consultazioni intese a concordare eventuali adeguate misure, senza che tuttavia vengano compromessi gli obbiettivi fondamentali della presente convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-c-2