Convenzione

Art. 5

In vigore dal 11 mag 1973
Il contatto tra i Servizi veterinari delle Parti contraenti per le questioni derivanti dalla presente convenzione sarà realizzato direttamente attraverso gli organi competenti delle due Parti contraenti. In caso di necessità i Servizi veterinari centrali organizzeranno incontri comuni per risolvere le questioni pratiche legate all'attuazione della presente convenzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-c-5

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