Convenzione

Art. 4

In vigore dal 11 mag 1973
Le Parti contraenti promuoveranno: a) la collaborazione tra gli uffici e gli istituti veterinari di ambedue i paesi; b) lo scambio di specialisti veterinari ai fini di far loro conoscere la situazione veterinario-sanitaria dello allevamento e le esperienze del lavoro nel campo della scienza e della pratica veterinaria di ogni paese.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-c-4

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