Convenzione

Art. 6

In vigore dal 11 mag 1973
Il programma di visite e di incontri dei funzionari e degli specialisti veterinari sarà in ogni caso concordato da parte degli organi competenti delle due Parti contraenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-c-6

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