Convenzione
Art. 6
In vigore dal 11 mag 1973
Il programma di visite e di incontri dei funzionari e degli specialisti veterinari sarà in ogni caso concordato da parte degli organi competenti delle due Parti contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-c-6