Accordo
Art. 4
In vigore dal 11 mag 1973
1. I cavalli, quale che sia la loro destinazione, devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato negli annessi 1 e 2.
2. I cavalli da macello vengono bollati con un marchio a fuoco fatto su uno degli zoccoli degli arti anteriori e recante le lettere indicanti il nome del paese di origine dell'animale: "I" per la Repubblica italiana e "URSS" per l'Unione Sovietica. Inoltre sul collo di ogni animale deve essere segnato mediante taglio a forbice del pelo un numero d'ordine. Il numero indicato sul collo viene trascritto nel certificato veterinario il che esclude la necessità di elencare i segni caratteristici dell'animale.
3. L'importazione dei solipedi di razza destinati alla riproduzione viene effettuata in conformità alle norme zootecniche e veterinarie vigenti nel paese importatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-4