Accordo

Art. 9

In vigore dal 11 mag 1973
1. Le carni, le frattaglie e i grassi commestibili (refrigerati o congelati) ottenuti dalla macellazione dei bovini, ovini, caprini e suini devono essere preparati negli stabilimenti per la lavorazione delle carni autorizzati dal Servizio veterinario centrale del paese-esportatore a fornire la produzione per l'esportazione e sottoposti a controllo veterinario permanente. 2. Tutti gli stabilimenti per la lavorazione delle carni che forniscono le carni, le frattaglie, i grassi commestibili per l'esportazione devono avere un numero veterinario distintivo e devono essere iscritti in un registro ufficiale. Essi devono rispondere alle esigenze esposte nell'annesso B. 3. Gli elenchi degli stabilimenti per la lavorazione delle carni autorizzati per l'esportazione dai Servizi veterinari centrali delle Parti saranno trasmessi reciprocamente tra i Servizi veterinari centrali. 4. I prodotti sopra menzionati devono essere sottoposti ad una ispezione e bollatura da effettuarsi da medici veterinari di Stato o da medici veterinari incaricati dagli organi competenti del paese esportatore e devono rispondere alle condizioni veterinario-sanitarie esposte nell'annesso C. 5. Le carni, le frattaglie e i grassi commestibili (refrigerati, congelati) devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato nell'annesso 9. 6. Non sono ammesse all'esportazione: a) le carcasse con l'escissione delle sierose e con i linfonodi asportati; b) le carcasse dei verri e dei criptorchidi; c) le carcasse nelle quali sono state riscontrate delle lesioni anatomo-patologiche tipiche della tubercolosi o la presenza dei cisticerchi; d) le carcasse con tracce di traumi, malformazioni congenite o lesioni che per la loro natura rendono le carni inadatte al consumo e nocive per l'uomo. 7. Gli animali da cui provengono le carni, i sottoprodotti ed i grassi commestibili non devono essere sottoposti al trattamento con sostanze che influiscono negativamente sulla qualità delle carni e in particolare con sostanze tireostatiche, antibiotiche, estrogene e tranquillanti. Le carni non devono contenere alcuna sostanza l'utilizzazione della quale è proibita nel paese importatore. 8. Le carni refrigerate e congelate dei bovini, ovini, caprini e suini destinate all'esportazione devono corrispondere alle seguenti condizioni: a) carni bovine: - carcasse divise per mezzene o quarti, con osso; - quarti anteriori o posteriori disossati e divisi in non più di tre pezzi che permettano di ricostituire i quarti; - cosce con osso o disossate presentate in non più di quattro pezzi che permettano di ricostituire tutta la coscia; - gambe e avambraccia con osso o disossate; - filetto; - regioni lombare e sacrale con osso o disossate; - code; b) carni suine: - carcasse, intere o divise in mezzene o quarti, con osso o disossate, con o senza lardo; - spalle, prosciutto, spina dorsale, parte dorso-lombare con osso o disossati; - filetto; - lardo, petto con osso o disossato; - teste, guance e piedi; c) carni di vitello, di ovini o caprini: - carcasse scuoiate intere o divise in mezzene, con osso; d) frattaglie: - cervelli, lingue, cuori e reni di bovini e suini; - stomachi di bovini suini (soltanto congelati). 9. Il trasporto, gli imballaggi e le condizioni di temperatura di trasporto dei prodotti suindicati devono corrispondere alle condizioni esposte nell'annesso D. Nota: Si intende per carcassa il corpo intero dell'animale abbattuto dopo il dissanguamento, eviscerazione e ablazione delle estremità (al livello del carpo e del tarso), della testa, della coda, della mammella e dopo lo scuoiamento (per i bovini, ovini e caprini).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-9

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