Accordo

Art. 13

In vigore dal 11 mag 1973
1. I cani e i gatti vengono trasportati dal territorio di uno dei due paesi nel territorio dell'altro su presentazione di un certificato veterinario rilasciato non più di sei giorni prima del giorno di passaggio della frontiera che attesta che durante gli ultimi 6 mesi non è stato constatato alcun caso di rabbia nel luogo di origine degli animali in una zona del raggio di 20 chilometri. 2. Tenuto conto della situazione veterinario-sanitaria dei due paesi ciascuna delle Parti può richiedere l'applicazione della vaccinazione dei cani e dei gatti contro la rabbia per la loro importazione nel proprio paese.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-13

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