Accordo

Art. 8

In vigore dal 11 mag 1973
1. I conigli e le lepri vengono accompagnati da un certificato veterinario che attesta che essi sono sani. Il certificato veterinario viene rilasciato secondo il modello indicato nell'annesso 8. Ciascuna lepre deve essere marcata per tatuaggio all'orecchio con le lettere che indicano il nome del paese di origine dell'animale: "I" - per la Repubblica italiana e "URSS" - per l'Unione Sovietica. 2. La selvaggina da penna viene accompagnata da un certificato veterinario secondo il modello indicato nell'annesso 8-bis rilasciato non più di tre giorni prima del carico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-8

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