Accordo

Art. 11

In vigore dal 11 mag 1973
1. Le budella, le vesciche, i grassi fusi commestibili che non siano refrigerati o congelati, le conserve di carne e preparazioni a base di carne e di frattaglie, nonché gli estratti di carne devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato nello annesso 12. 2. I prodotti menzionati ad eccezione delle budella e vesciche salate devono essere lavorati negli stabilimenti per la lavorazione delle carni autorizzati per la produzione dei prodotti all'esportazione, le condizioni veterinario-sanitarie per il funzionamento di questi stabilimenti per la lavorazione delle carni sono esposte nello annesso B.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-11

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