Accordo
Art. 15
In vigore dal 11 mag 1973
1. Le uova destinate all'alimentazione vengono accompagnate da un certificato veterinario secondo il modello indicato nell'annesso 14.
2. I prodotti di uova (uova sgusciate congelate, essiccate) vengono
accompagnati da un certificato veterinario secondo il modello indicato nell'annesso 15 che attesta l'assenza di salmonelle e di, altri agenti patogeni in questi prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-15