Accordo

Art. 15

In vigore dal 11 mag 1973
1. Le uova destinate all'alimentazione vengono accompagnate da un certificato veterinario secondo il modello indicato nell'annesso 14. 2. I prodotti di uova (uova sgusciate congelate, essiccate) vengono accompagnati da un certificato veterinario secondo il modello indicato nell'annesso 15 che attesta l'assenza di salmonelle e di, altri agenti patogeni in questi prodotti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-15

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