Accordo
Art. 20
In vigore dal 11 mag 1973
1. In caso di constatazione di una delle malattie indicate all' o in caso di propagazione di altre malattie contagiose degli animali sul territorio di una delle Parti, l'altra Parte può proibire o limitare, per tutto il tempo che perdura il pericolo di contagio, l'importazione degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e di tutti i prodotti che possono costituire veicolo di contagio.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma possono essere applicate nei riguardi degli animali vaccinati e delle relative carni quando la vaccinazione possa costituire un pericolo di contagio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-20