Accordo

Art. 17

In vigore dal 11 mag 1973
I pesci e i prodotti ittici vengono accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato nello annesso 17.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-17

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