Accordo
Art. 17
In vigore dal 11 mag 1973
I pesci e i prodotti ittici vengono accompagnati da certificati
veterinari secondo il modello indicato nello annesso 17.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-17