Accordo

Art. 14

In vigore dal 11 mag 1973
I prodotti di origine animale allo stato grezzo (pelli, lana, corna, zoccoli, ossa) e i mangimi di origine animale vengono accompagnati da un certificato veterinario secondo il modello indicato nell'annesso 13 che attesta che queste materie prime sono indenni da agenti patogeni delle malattie contagiose e non contengono additivi proibiti nel paese importatore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-14

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