Accordo
Art. 18
In vigore dal 11 mag 1973
1. Gli animali e i prodotti di origine animale anche allo stato grezzo enumerati nel presente accordo possono essere rifiutati dal paese importatore se essi non rispondono alle condizioni veterinario-sanitarie prescritte dal presente accordo.
2. I motivi del rifiuto devono essere scritti nel certificato dal veterinario ispettore del posto di confine dove è stato eseguito il controllo.
3. Nel caso di impossibilità di rinvio degli animali, i servizi veterinari delle due Parti prenderanno immediati contatti per decidere la destinazione definitiva degli animali stessi. Tuttavia, qualora gli animali siano riconosciuti infetti o sospetti di infezione o di contaminazione di afta epizootica, peste bovina, pleuropolmonite contagiosa bovina, vaiolo ovino, febbre catarrale degli ovini, peste equina, peste suina classica e peste suina africana, peste aviare e pseudopeste aviare, tutti gli animali saranno al più presto abbattuti. Qualora gli animali siano riconosciuti infetti o sospetti di infezione di altre malattie contagiose saranno trattati in conformità della legislazione veterinaria del paese importatore. I prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo e gli altri prodotti indicati nel presente accordo, qualora non possono essere rinviati, saranno sottoposti a spese dell'importatore alla distruzione o al trattamento che sarà prescritto dal servizio veterinario competente del paese importatore.
4. In tutti i casi il Servizio veterinario centrale del paese importatore comunicherà nel più breve termine al Servizio veterinario centrale del paese esportatore le misure adottate e le circostanze che le hanno motivate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-18