Accordo
Art. 21
In vigore dal 11 mag 1973
1. Le precauzioni veterinario-sanitarie che ciascuna Parte giudicherà opportuno di adottare nei riguardi degli animali, dei prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo e degli altri prodotti previsti dal presente accordo, per quanto attiene il traffico dal confine alla destinazione, saranno limitate al minimo indispensabile e comunque non saranno più severe di quelle applicate nei riguardi degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti suddetti provenienti da qualsiasi altro paese.
2. Il rilascio dei permessi veterinari per l'importazione degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti previsti dal presente accordo non può in nessun caso essere limitato da disposizioni che siano in contraddizione con le norme del presente accordo.
3. Ciascuna delle Parti ha il diritto di verificare e controllare per mezzo di ricerche di laboratorio come vengono eseguite le misure menzionate nei certificati veterinari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-21