Accordo

Art. 19

In vigore dal 11 mag 1973
I mezzi utilizzati per il trasporto degli animali devono essere puliti e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico degli animali. I Servizi veterinari centrali delle Parti devono comunicarsi reciprocamente i regolamenti vigenti nei loro paesi concernenti la disinfezione dei mezzi di trasporto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-19

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