Accordo
Art. 23
In vigore dal 11 mag 1973
1. Ciascuna delle Parti è obbligata a comunicare alla altra Parte una volta al mese la situazione veterinario-sanitaria nel proprio territorio nei riguardi delle malattie degli animali considerate ufficialmente contagiose ed enumerate nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (annesso E).
2. I Servizi veterinari centrali delle Parti, all'occorrenza, si scambieranno informazioni relative allo stato veterinario-sanitario degli animali, ai metodi di lotta contro le malattie degli animali ed ai risultati ottenuti.
3. Alla constatazione nel territorio di una delle Parti del primo caso di una delle malattie indicate qui di seguito:
- peste bovina, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, febbre catarrale degli ovini, peste suina africana, peste equina, afta epizootica provocata da tipi esotici;
- il Servizio veterinario centrale di una delle Parti lo segnala per via telegrafica al Servizio veterinario centrale dell'altra Parte; questo comunicato deve essere seguito da una informazione scritta relativa alle misure prese per combattere la malattia individuata.
4. Se nel territorio di una delle Parti insorge l'afta epizootica di tipo non esotico il Servizio veterinario centrale di una delle Parti informa il Servizio veterinario centrale dell'altra Parte sul virus che ha provocato questa malattia e, nel caso di necessità, su domanda della Parte interessata, invia il ceppo identificato e relativo antisiero per la tipizzazione.
5. Le parti s'impegnano a comunicarsi i sottotipi e le varianti dei virus A, O, C utilizzati per la preparazione del vaccino anti-aftoso destinati alla vaccinazione dei ruminanti da esportare. Per la preparazione del suddetto vaccino non possono essere utilizzati tipi di virus o varianti esotici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-23