Art. 1

In vigore dal 11 mag 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la sanità; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla collaborazione nel campo della veterinaria, con relativo accordo, conclusa a Mosca il 3 marzo 1971, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all' della convenzione stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 1972 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - GASPARI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 52. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo