Art. 1
In vigore dal 11 mag 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la sanità;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla collaborazione nel campo della veterinaria, con relativo accordo, conclusa a Mosca il 3 marzo 1971, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all' della convenzione stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI -
GASPARI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 52. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-rd-1