Accordo

Art. 16

In vigore dal 11 mag 1973
1. Il latte ed i prodotti lattieri vengono accompagnati da un certificato veterinario secondo il modello indicato nell'annesso 16 che attesta che il latte e i prodotti lattieri sono stati ottenuti da animali sani e da aziende riconosciute ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi. 2. Il latte ed i prodotti lattieri devono rispondere per quanto riguarda gli estrogeni, antibiotici, antiossidanti, conservanti, coloranti od altre sostanze estranee alle norme vigenti nel paese importatore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-16

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