Accordo
Art. 12
In vigore dal 11 mag 1973
1. In caso di constatazione di febbre aftosa sostenuta da virus di tipo esotico o variante esotica, di peste suina africana, di peste equina e di febbre catarrale degli ovini:
- il Ministero della sanità italiano sospenderà immediatamente dall'intero territorio del paese l'esportazione degli animali recettivi e dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti che possono costituire veicolo di contagio;
- il Ministero dell'agricoltura dell'URSS in relazione al luogo dove è constatata la malattia sospenderà immediatamente l'esportazione degli animali recettivi, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti che possono costituire veicolo di contagio, dall'intero territorio della Repubblica della Unione interessata se trattasi delle Repubbliche della Unione che non hanno la suddivisione per regioni e dall'intero territorio della regione interessata, nonché dalle regioni limitrofe se trattasi delle Repubbliche dell'Unione che hanno la suddivisione per regioni.
2. In caso di constatazione di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e del vaiolo ovino il Ministero della sanità italiano sospenderà immediatamente dall'intero territorio della Regione interessata la esportazione degli animali recettivi, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti che possono costituire veicolo di contagio; Il Ministero dell'agricoltura dell'URSS sospenderà immediatamente l'esportazione degli animali recettivi, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti che possono costituire veicolo di contagio dall'intero territorio della Repubblica interessata se trattasi delle Repubbliche dell'Unione che non hanno la suddivisione per regioni o dall'intero territorio della regione interessata se trattasi delle Repubbliche dell'Unione che hanno la suddivisione per regioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-12