Accordo

Art. 7

In vigore dal 11 mag 1973
1. I volatili domestici e le uova da cova saranno forniti conformemente alle condizioni veterinario-sanitarie sulle quali i Servizi veterinari centrali delle Parti s'intenderanno preventivamente in ogni singolo caso. 2. Per i volatili e le uova viene rilasciato un certificato veterinario secondo il modello che sarà concordato tra i Servizi veterinari centrali delle Parti tenendo conto della situazione veterinario-sanitaria del paese.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-7

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