Accordo

Art. 5

In vigore dal 11 mag 1973
1. I bovini ovini, caprini e suini destinati all'allevamento e alla produzione devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato negli annessi 3, 4 e 5. Nei certificati devono essere trascritte le caratteristiche della marcatura degli animali costituita dal tatuaggio all'orecchio o della marca all'orecchio portante il numero. 2. Le condizioni per considerare gli animali indenni da tubercolosi, da brucellosi e da mastite nonché considerare gli allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi, sono indicate nell'annesso A. I preparati usati per le ricerche nei riguardi della tubercolosi, della brucellosi e della mastite saranno conformi agli standard del paese esportatore. Le ricerche del latte nei riguardi della mastite vengono effettuate conformemente alle indicazioni di cui all'annesso A. 3. Le Parti si scambieranno informazioni sui metodi di preparazione degli allergeni e degli antigeni, sulle metodiche di esecuzione delle prove sierologiche e allergiche, sulla interpretazione dei risultati delle prove, nonché sui metodi di diagnosi delle mastiti bovine. Le Parti si scambieranno altresì campioni dei preparati per l'esecuzione delle prove diagnostiche suindicate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-5

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