Accordo

Art. 3

In vigore dal 11 mag 1973
1. I certificati veterinari per gli animali, i prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, i mangimi di origine, animale e gli altri prodotti previsti dal presente accordo devono essere rilasciati da medici veterinari di stato o da medici veterinari incaricati dagli organi competenti del paese-esportatore. I certificati veterinari di origine e di sanità degli animali devono attestare che: a) gli animali provengono dal territorio del paese esportatore; b) gli animali sono stati allevati nel territorio del paese-esportatore; c) il giorno stesso del carico sono stati esaminati dal medico veterinario, riconosciuti sani e non hanno presentato sintomi apparenti clinici di malattia. Il numero del certificato veterinario, il timbro e la firma del medico veterinario devono essere posti su ciascuna pagina del certificato veterinario. 2. I certificati veterinari vengono redatti in italiano ed in russo secondo il modello indicato negli annessi 1-17. 3. Il certificato veterinario può essere collettivo ad eccezione dei cavalli non destinati al macello, e viene rilasciato soltanto per gli animali della stessa specie, spediti allo stesso destinatario con lo stesso mezzo di trasporto. 4. La validità del certificato veterinario è fissata in 10 giorni dalla data del rilascio. Se questo termine scade durante il trasporto degli animali attraverso il territorio di un paese terzo, la validità del certificato veterinario è prorogata per il periodo di tempo entro il quale gli animali arriveranno al posto di frontiera del paese di destinazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-27;1148#art-a-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo