Accordo›Parte II
Art. VII
In vigore dal 25 dic 1973
Articolo VII
Per ogni film di coproduzione saranno approntati due negativi o un negativo ed un controtipo.
Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo. Il coproduttore minoritario può, previa intesa con il coproduttore maggioritario, disporre del negativo originale.
I film in coproduzione sono realizzati in versione italiana o tedesca o bilingue.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-vii