Art. VII
AccordoParte II

Art. VII

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In vigore dal 25 dic 1973
Articolo VII Per ogni film di coproduzione saranno approntati due negativi o un negativo ed un controtipo. Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo. Il coproduttore minoritario può, previa intesa con il coproduttore maggioritario, disporre del negativo originale. I film in coproduzione sono realizzati in versione italiana o tedesca o bilingue.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-vii