AccordoParte II

Art. XI

In vigore dal 25 dic 1973
Articolo XI Nel caso dell'esportazione di un film di coproduzione in un Paese in cui l'importazione dei film è soggetta a restrizioni, la esportazione è imputata al contingente del Paese in cui ha sede il coproduttore il cui apporto finanziario sia preponderante nella produzione del film. I film in cui l'apporto dei coproduttori dei due Paesi equivalente, sono imputati al contingente del Paese che ha maggiori possibilità di sfruttamento nel Paese d'acquisto. Qualora le restrizioni valessero soltanto nei confronti di uno dei due Paesi, il film deve venir considerato proveniente dallo Stato verso il quale non vi sono restrizioni, senza tener conto se l'uno o l'altro Paese ha maggiormente contribuito alla coproduzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-xi

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo