AccordoParte III

Art. XV

In vigore dal 25 dic 1973
Articolo XV Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma, con effetto dal 1 luglio 1968. Il presente accordo, che sostituisce ogni precedente accordo sulla materia, sarà valido per un anno. Successivamente esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo denuncia, da notificarsi per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza. FATTO a Vienna il 24 aprile 1968 in due originali, nelle lingue italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo italiano Lionello Cozzi Per il Governo federale austriaco Josef MEISL Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MEDICI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-xv

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