Accordo›Parte III
Art. XV
In vigore dal 25 dic 1973
Articolo XV
Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma, con effetto dal 1 luglio 1968.
Il presente accordo, che sostituisce ogni precedente accordo sulla materia, sarà valido per un anno. Successivamente esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo denuncia, da notificarsi per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza.
FATTO a Vienna il 24 aprile 1968 in due originali, nelle lingue italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo italiano
Lionello Cozzi
Per il Governo federale austriaco
Josef MEISL
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-xv