AccordoParte II

Art. XII

In vigore dal 25 dic 1973
Articolo XII Le autorità competenti delle due Parti contraenti fissano di comune accordo le regole di procedura da applicarsi nei casi delle singole coproduzioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-xii

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