Accordo›Parte II
Art. XII
In vigore dal 25 dic 1973
Articolo XII
Le autorità competenti delle due Parti contraenti fissano di comune accordo le regole di procedura da applicarsi nei casi delle singole coproduzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-xii