AccordoParte III

Art. XIV

In vigore dal 25 dic 1973
Articolo XIV 1) Una commissione mista ha il compito di sorvegliare la regolare esecuzione del presente accordo, proporne eventuali emendamenti e, a suo tempo, di predisporre le basi per un nuovo accordo. 2) La commissione può venire anche convocata qualora una delle due Parti contraenti giudichi che nel territorio dell'altra Parte si sia determinata una situazione tale da alterare le condizioni di mercato. 3) La presidenza della delegazione italiana in seno a tale commissione è assunta dal direttore generale dello spettacolo o da un suo delegato. 4) La delegazione austriaca è presieduta da un delegato nominato di volta in volta dal Ministero federale per il commercio, artigianato ed industria. 5) I presidenti vengono assistiti da funzionari ed esperti cinematografici, a seconda delle necessità. 6) La commissione si riunisce entro un mese dalla richiesta di una delle due Parti contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-xiv

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo