Accordo›Parte III
Art. XIII
In vigore dal 25 dic 1973
Articolo XIII
Le disposizioni dell'articolo X, punto 1), sono valide, analogamente, anche per le riprese cinematografiche di qualsiasi tipo da parte di produttori austriaci in Italia e di produttori italiani in Austria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-xiii