AccordoParte III

Art. XIII

In vigore dal 25 dic 1973
Articolo XIII Le disposizioni dell'articolo X, punto 1), sono valide, analogamente, anche per le riprese cinematografiche di qualsiasi tipo da parte di produttori austriaci in Italia e di produttori italiani in Austria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-xiii

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