AccordoParte II

Art. X

In vigore dal 25 dic 1973
Articolo X 1) Le Parti contraenti concederanno nei loro Paesi, ogni possibile facilitazione per l'importazione e l'esportazione di materiale necessario alla realizzazione e sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola vergine, impressionata, apparecchi, costumi, scenari e ogni altro accessorio) e facilitazioni per i viaggi, il soggiorno ed i permessi di lavoro al personale. 2) Le Parti contraenti si impegnano, inoltre, ad autorizzare il trasferimento di valute, necessarie per completare i rispettivi apporti finanziari per le coproduzioni. 3) L'equilibrio nel complesso delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori viene controllato annualmente dalla commissione mista di cui all'articolo XIV. Il saldo totale degli apporti in valuta dovuti dai coproduttori dei due Paesi viene parimenti accertato dalla stessa commissione. Ogni eventuale squilibrio può essere compensato entro l'anno successivo. 4) Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve venir pagato al coproduttore maggioritario entro 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale. In caso contrario il riconoscimento della coproduzione decade.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-x

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