AccordoParte I

Art. V

In vigore dal 25 dic 1973
Articolo V Le autorità competenti di entrambe le Parti contraenti si scambieranno regolarmente informazioni sui permessi rilasciati per l'importazione, lo sfruttamento e le coproduzioni dei film, ed eventuali modifiche e aggiunte al riguardo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-v

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