Accordo

Art. 18

In vigore dal 25 dic 1973
1) Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicato che è stato adempiuto a quanto previsto a tal fine dai rispettivi ordinamenti costituzionali. 2) Il presente accordo ha la durata di due anni e sarà rinnovato per uguale periodo per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti contraenti, con un preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza. FATTO a Roma il 20 gennaio 1968 in due originali ciascuno di essi redatto in lingua italiana ed in lingua serbo-croata, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia Ivo VRHOVCA Per il Governo della Repubblica italiana Annibale SCICLUNA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MEDICI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-18

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