Accordo›Parte III
Art. 15
In vigore dal 25 dic 1973
1. Il presente accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica ed è valido per un anno.
2. Il presente accordo sarà rinnovato di anno in anno per tacita riconduzione salvo denuncia di una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza.
FATTO a Roma il 9 novembre 1970 in due originali ciascuno di essi redatto in lingua italiana e in lingua portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica federativa del Brasile
Carlos MARTINS THOMPSON FLORES
Per il Governo
della Repubblica italiana
Franco EVANGELISTI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-15