Accordo

Art. 16

In vigore dal 25 dic 1973
Le Parti contraenti accorderanno tutte le facilitazioni per la importazione temporanea del materiale e delle attrezzature necessarie alla produzione dei film. Il regolamento dei pagamenti derivanti dai contratti di coproduzione, dalla prestazione di servizi di cui allo e dallo scambio di film, si effettuerà in conformità delle disposizioni dell'accordo di pagamento in vigore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-16

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