AccordoParte I

Art. III

In vigore dal 25 dic 1973
Articolo III 1) L'importazione di materiale (immagine e suono) proveniente da giornali filmati di attualità, italiani o austriaci, sarà autorizzata dalle due Parti con criteri di larghezza nel quadro delle loro disposizioni di legge. 2) Le disposizioni del precedente paragrafo non si applicano all'importazione di giornali filmati completi di attualità, destinati ad essere proiettati senza modificazioni nel Paese di importazione. Ciò vale anche per il materiale (immagine e suono) destinato alla composizione dei giornali filmati di attualità, riproducenti senza mutamenti il carattere di un giornale filmato del Paese di esportazione. 3) Il semplice spostamento della sequenza delle fotografie di un giornale filmato di attualità importato, la sua riduzione oppure un suo non rilevante aumento di metraggio, non sono da considerarsi modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-iii

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