AccordoParte II

Art. VI

In vigore dal 25 dic 1973
Articolo VI 1) Le Parti contraenti favoriranno la realizzazione di film a lungo ed a corto metraggio di particolare valore artistico o culturale, in coproduzione fra produttori italiani ed austriaci. 2) I coproduttori devono tener conto delle seguenti condizioni: a) L'ammissione dei film ai benefici della coproduzione è subordinata ad un preventivo concorde benestare delle autorità competenti dei due Paesi, alle quali i coproduttori dovranno presentare la documentazione riguardante gli elementi artistici, tecnici e finanziari del film almeno 30 giorni prima dell'inizio di lavorazione del film stesso. Le autorità competenti sono: nella Repubblica italiana il Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, e nella Repubblica federale austriaca il Bundesministerium fur Handel, Gewerbe und Industrie. Le due autorità si consulteranno reciprocamente, prima di dare il benestare. b) I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni. c) L'ammissione di un produttore ai benefici della coproduzione minoritaria è regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese. d) Gli interpreti di terzi Paesi, che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi, possono eccezionalmente partecipare alla lavorazione di un film di coproduzione e in tal caso come appartenenti al Paese di residenza, nel quadro delle rispettive norme nazionali. e) I cittadini italiani ed austriaci che risiedono e lavorano abitualmente nel territorio dell'altra Parte contraente non possono partecipare alla coproduzione che come appartenenti al Paese della loro nazionalità, f) La partecipazione di artisti e tecnici aventi la nazionalità di un Paese terzo può essere ammessa eccezionalmente d'intesa fra le autorità dei due Paesi, tenendo conto delle esigenze del film. g) Le riprese interne o esterne debbono aver luogo in Italia o in Austria. Se tuttavia il copione e l'ambiente lo esigono; possono venir effettuate riprese interne ed esterne di determinati soggetti anche in un Paese che non prende parte alla coproduzione. h) La partecipazione finanziaria minoritaria non deve essere inferiore al 30% dell'intero costo del film. i) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti. l) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un attore in un ruolo principale ed un attore in un ruolo secondario. m) Alle disposizioni di cui alle lettere h) e i) del presente articolo possono venir concesse delle deroghe dalle autorità di ambe le Parti per quei film di particolare valore artistico e culturale o per i film il cui costo sia notevolmente superiore al costo medio di produzione di un film nel Paese del coproduttore maggioritario. In simili casi, però, l'apporto del coproduttore minoritario non dovrà essere inferiore al 20% del costo del film. 3) Le competenti autorità emaneranno, di comune accordo, le norme per l'ammissione ai fini della coproduzione dei film di cortometraggio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-vi

In sintesi

La disposizione stabilisce che i film realizzati insieme da produttori italiani e austriaci possono accedere ai benefici della coproduzione solo previo benestare congiunto delle rispettive autorità ministeriali. I produttori devono presentare la documentazione artistica, tecnica e finanziaria con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'inizio delle riprese. Le riprese devono svolgersi prevalentemente in Italia o in Austria, salvo particolari esigenze di copione. Il partner minoritario deve contribuire per almeno il 30% dei costi (riducibile eccezionalmente al 20%) e garantire una partecipazione artistica e tecnica effettiva. È inoltre previsto l'impiego obbligatorio di un regista italiano o austriaco, con regole specifiche per il coinvolgimento di professionisti o interpreti di Paesi terzi.

Perché esiste questa norma

La norma mira a favorire e disciplinare la realizzazione congiunta di film di valore artistico o culturale tra Italia e Austria, stabilendo precisi criteri e requisiti per accedere ai benefici della coproduzione.

A chi si applica

Si applica ai produttori cinematografici italiani e austriaci che intendono realizzare congiuntamente film a lungo o a corto metraggio, nonché alle relative autorità ministeriali competenti dei due Paesi.

Esempio pratico

Un produttore italiano e uno austriaco decidono di coprodurre un lungometraggio: almeno 30 giorni prima delle riprese inviano il piano finanziario e artistico al Ministero italiano e a quello austriaco. La quota del produttore minoritario viene fissata al 30% del budget complessivo e include l'ingaggio di un autore, un tecnico e due attori (uno principale e uno secondario) appartenenti al proprio Paese.

Adempimenti e conseguenze

I coproduttori hanno l'obbligo di presentare la documentazione artistica, tecnica e finanziaria alle autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori e di rispettare le quote minime di spesa e di apporto tecnico-artistico; il mancato rispetto o la mancanza del benestare preventivo preclude l'ammissione ai benefici della coproduzione.

Domande frequenti

Qual è la quota minima di partecipazione finanziaria richiesta al coproduttore minoritario?La quota minima ordinaria è del 30% del costo complessivo del film, ma può essere ridotta in deroga fino al 20% per opere di eccezionale valore artistico o particolarmente costose.
Entro quale termine deve essere richiesta l'autorizzazione alle autorità competenti?I coproduttori devono presentare tutta la documentazione artistica, tecnica e finanziaria almeno 30 giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.
Possono partecipare alla coproduzione artisti o tecnici di Paesi terzi?Sì, la loro partecipazione può essere ammessa in via eccezionale previo accordo tra le autorità competenti dei due Paesi e tenendo conto delle esigenze del film.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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