Accordo›Parte II
Art. VI
In vigore dal 25 dic 1973
Articolo VI
1) Le Parti contraenti favoriranno la realizzazione di film a lungo ed a corto metraggio di particolare valore artistico o culturale, in coproduzione fra produttori italiani ed austriaci.
2) I coproduttori devono tener conto delle seguenti condizioni:
a) L'ammissione dei film ai benefici della coproduzione è subordinata ad un preventivo concorde benestare delle autorità competenti dei due Paesi, alle quali i coproduttori dovranno presentare la documentazione riguardante gli elementi artistici, tecnici e finanziari del film almeno 30 giorni prima dell'inizio di lavorazione del film stesso. Le autorità competenti sono: nella Repubblica italiana il Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, e nella Repubblica federale austriaca il Bundesministerium fur Handel, Gewerbe und Industrie. Le due autorità si consulteranno reciprocamente, prima di dare il benestare.
b) I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni.
c) L'ammissione di un produttore ai benefici della coproduzione minoritaria è regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese.
d) Gli interpreti di terzi Paesi, che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi, possono eccezionalmente partecipare alla lavorazione di un film di coproduzione e in tal caso come appartenenti al Paese di residenza, nel quadro delle rispettive norme nazionali.
e) I cittadini italiani ed austriaci che risiedono e lavorano abitualmente nel territorio dell'altra Parte contraente non possono partecipare alla coproduzione che come appartenenti al Paese della loro nazionalità,
f) La partecipazione di artisti e tecnici aventi la nazionalità di un Paese terzo può essere ammessa eccezionalmente d'intesa fra le autorità dei due Paesi, tenendo conto delle esigenze del film.
g) Le riprese interne o esterne debbono aver luogo in Italia o in Austria. Se tuttavia il copione e l'ambiente lo esigono; possono venir effettuate riprese interne ed esterne di determinati soggetti anche in un Paese che non prende parte alla coproduzione.
h) La partecipazione finanziaria minoritaria non deve essere inferiore al 30% dell'intero costo del film.
i) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti.
l) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un attore in un ruolo principale ed un attore in un ruolo secondario.
m) Alle disposizioni di cui alle lettere h) e i) del presente articolo possono venir concesse delle deroghe dalle autorità di ambe le Parti per quei film di particolare valore artistico e culturale o per i film il cui costo sia notevolmente superiore al costo medio di produzione di un film nel Paese del coproduttore maggioritario. In simili casi, però, l'apporto del coproduttore minoritario non dovrà essere inferiore al 20% del costo del film.
3) Le competenti autorità emaneranno, di comune accordo, le norme per l'ammissione ai fini della coproduzione dei film di cortometraggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-vi