Accordo›Parte I
Art. II
In vigore dal 25 dic 1973
Articolo II
1) Le autorità austriache autorizzeranno, nel quadro delle vigenti disposizioni di legge, l'importazione e lo sfruttamento senza limitazione numerica di film italiani doppiati, a lungo metraggio.
2) Le autorità italiane autorizzeranno, nel quadro delle vigenti disposizioni di legge, l'importazione e lo sfruttamento di film austriaci a lungo metraggio, in versione doppiata, senza limitazione di numero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-ii