Accordo›Parte I
Art. IV
In vigore dal 25 dic 1973
Articolo IV
1) L'importazione dei film, di cui agli articoli precedenti - qualunque sia il Paese di provenienza - è subordinata da entrambe le Parti alla esibizione di un certificato attestante la nazionalità italiana o austriaca del film.
2) Tale certificato sarà rilasciato da parte italiana dal "Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo" e da parte austriaca dal "Fachverband der Filmindustrie Osterreichs".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-iv