Accordo›Parte II
Art. VIII
In vigore dal 25 dic 1973
Articolo VIII
1) I film realizzati in coproduzione sono considerati nazionali dalle competenti autorità dei due Paesi e di conseguenza beneficeranno delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che potranno venire adottate in ognuno dei due Paesi. Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore del Paese che le concede.
2) I proventi dei film di coproduzione debbono essere suddivisi proporzionalmente agli apporti dei coproduttori.
3) Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorità competenti delle Parti contraenti.
4) Le copie per lo sfruttamento debbono, salvo impossibilità tecniche, essere stampate nei Paesi cui esse sono destinate.
5) Nella presentazione di ogni copia di un film realizzato in coproduzione e nel materiale pubblicitario debbono essere indicati i nomi di tutti i coproduttori, e vi si deve specificare che si tratta di una coproduzione.
6) Nel contratto di coproduzione si deve stabilire quale è il contraente che ha diritto di presentare il film coprodotto ai festival internazionali riconosciuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1293#art-a-viii